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NOTIZIE UTILI

Obiezione di coscienza
Servizio Civile, notizie utili all’URP
Dal 15 luglio 1998 c’è una nuova legge in Italia sull’obiezione di coscienza, ed è cambiata anche la legge che regola la visita di leva e il rinvio per motivi di studio.
Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in via Frova, 10 è possibile chiedere informazioni dettagliate sull’obiezione di coscienza e ritirare una guida che aiuterà i ragazzi a districarsi tra le regole, date e scadenze.
Innanzitutto chi può dichiararsi obiettore? Per poter diventare obiettori si deve aver effettuato la visita di leva ed essere stati dichiarati abili all’arruolamento nelle forze armate. Tutti gli “abili e arruolati” possono dichiararsi obiettori a patto che non si trovino in una di queste situazioni:
• risultino titolari di licenze o autorizzazioni per porto d’armi
• abbiano presentato domanda da meno di due anni per fare servizio militare in corpi armati (carabinieri, Guardia di finanzia, polizia di stato…)
• siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi (violenza contro le persone, porto d’armi, appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata).
La dichiarazione di obiezione va presentata entro 15 giorni dall’avvenuto arruolamento, per gli studenti esiste una lunga casistica, ci limitiamo a comunicare la novità: chi ha compiuto i 18 anni con il 1° gennaio 1999, ed è studente, non farà più come chi lo ha preceduto che prima ha fatto la visita di leva e poi ha chiesto il rinvio per motivi di studio. Ad essere rinviata sarà la visita di leva che sarà effettuata solo dopo aver completato il ciclo di studi superiori o universitari.
La dichiarazione di obiezione, redatta in carta semplice, va inviata in duplice copia al Distretto militare indicando:
• l’area o il settore in cui si intende svolgere il servizio civile
• se si vuole svolgere il servizio civile in enti pubblici (comuni, Asl, ministeri, ecc.) o privati (associazioni, cooperative sociali, comunità ecc.)
• l’ente presso il quale si vuole svolgere il proprio servizio civile. Si può elencare fino ad un massimo di dieci enti, tutti situati nella stessa regione.
Dal 1° gennaio 2000 il distretto militare, una volta ricevuta la dichiarazione di obiezione di coscienza, è obbligato a trasmetterla all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i tempi di attesa, chi si dichiara obiettore dovrà essere in servizio entro e non oltre nove mesi dall’avvenuta presentazione della richiesta.
Per chi si è dichiarato obiettore dopo il 1° gennaio 2000 se non prenderà servizio entro tale termine avrà diritto alla dispensa dal compiere la leva: ossia non farà neppure un giorno di servizio civile e quindi potrà ritenersi in congedo.
E la durata del servizio civile?
Sino a quando era in vigore la vecchia legge, la durata era uguale per tutti e pari a quella del servizio militare. Ora è previsto che il servizio civile possa essere aumentato di un altro mese nel caso sia necessaria una particolare formazione. Tale eventuale maggiore durata sarà indicata nelle convenzioni, cioè negli accordi tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e l’ente che desidera utilizzare il servizio civile degli obiettori.

Ultimissima
Addio alla naia
A partire dal 2007 l’esercito italiano sarà costituito solo da volontari. A stabilirlo il nuovo testo di legge approvato dal Senato nelle scorse settimane. Gli ultimi a partire per il servizio di leva saranno i nati del 1985. Di conseguenza anche il servizio civile, oggi scelta alternativa alla leva, non sarà più obbligatorio. È ancora in corso il dibattito su una sua possibile riforma.

Per non sbagliare
Carta d’identità e passaporto
La carta di identità è rilasciata a ragazzi residenti di età superiore ai 15 anni, per ottenere il documento occorre presentarsi agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe (via XXV Aprile) con 3 fotografie formato tessera e compilare gli appositi moduli. La carta di identità viene fornita immediatamente. Il documento è valido per l’espatrio e ha una durata di 5 anni. Il costo è di lire 10.500. La carta di identità può essere sostituita anche prima della scadenza per variazione dei dati. Per i minorenni è necessaria la presenza dei genitori per la sottoscrizione dell’atto di assenso. Nel caso di documento non valido per l’espatrio occorre almeno un testimone maggiorenne residente. Il cittadino straniero per ottenere la carta di identità, che però non ha validità per l’espatrio, deve presentare il permesso di soggiorno e il passaporto.

Orari di apertura
8.30 – 12.15 dal lunedì al venerdì
8.30 – 12.00 sabato
16.30 – 18.00 lunedì e mercoledì
Per ottenere il passaporto ci si deve rivolgere al Commissariato di Polizia. Ha una validità di cinque anni. Per il rilascio serve:
- compilare il modulo per l’autocertificazione dei dati anagrafici, dello stato di famiglia, della cittadinanza, dei precedenti e della posizione militare del richiedente. La firma sul modello viene autenticata direttamente dall’ufficio passaporti senza pagare il bollo;
- due fotografie formato tessera (di cui una legalizzata), la legalizzazione viene effettuata direttamente all’ufficio senza pagamento dell’ imposta di bollo;
- marca - concessioni governative di L. 60.000 (si acquista dal tabaccaio);
- versamento di L. 12.350 (per avere il passaporto di 48 pagine) oppure versamento di L.10.350 (passaporto di 32 pagine) intestato a Questura di Milano cc. n° 00405274 (il modulo di conto corrente viene rilasciato direttamente dall’ufficio passaporti);
- riconsegnare sempre il vecchio passaporto.
Per minori occorre il consenso dei genitori al rilascio del passaporto. Il consenso deve essere dato tramite una dichiarazione, che si può fare direttamente nello stesso ufficio. I genitori si devono presentare entrambi.
Il figlio minore di 16 anni può essere iscritto sul passaporto dei genitori, in questo caso le foto sono necessarie solo per bambini maggiori di 10 anni e l’assenso del coniuge non è necessario se il richiedente è l’unico esercente la patria potestà sul minore.
Ogni anno, se il passaporto viene utilizzato, va posta la marca concessioni-governative da L. 60.000, la quale deve essere vidimata.

Idee chiare sul rito quando
si parla di matrimonio

Le giovani coppie che hanno intenzione di sposarsi devono presentarsi all’ufficio di Stato Civile (via XXV Aprile) per richiedere la pubblicazione del matrimonio. Non serve alcun documento, ma deve essere specificata la forma di rito che si intende praticare, se civile, canonico-concordatario (che produce anche effetti civili), o acattolico, cioè celebrato da altri ministri di culto.

Orari di apertura
8.30 – 12.15 dal lunedì al venerdì
8.30 – 12.00 sabato
16.30 – 18.00 lunedì e mercoledì

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