Elezioni
provinciali
Analogamente a quanto succede nei comuni, con le elezioni provinciali si elegge il Presidente della Provincia e il Consiglio Provinciale.
Le elezioni provinciali si effettuano sulla base di collegi uninominali. In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri ad essa assegnati.
Per la Provincia di Milano, il Consiglio Provinciale risulta composto da 45 membri.
Anche il candidato alla presidenza della Provincia può essere “collegato” a più gruppi di candidati, con lo stesso programma amministrativo. In caso di ballottaggio, i due candidati che si contendono la vittoria possono decidere – fermo restando i collegamenti del primo turno – ulteriori collegamenti con altri gruppi di candidati.
Per essere eletto al primo turno, il Candidato Presidente della Provincia deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi (cioè la metà + 1). Altrimenti, i due candidati più votati accedono al ballottaggio - che si svolge quindici giorni dopo la prima votazione, così come succede per l’elezione del Sindaco nei comuni con oltre 15.000 abitanti.
E’ eletto Presidente della Provincia, al secondo turno, il candidato che ha ottenuto la maggioranza semplice (cioè il maggior numero di voti validi). L’assegnazione dei seggi nel Consiglio Provinciale è del tutto simile a quella dei seggi in Consiglio Comunale: ai gruppi “vincitori” spetta il premio di maggioranza, pari al 60% dei seggi. I restanti seggi vengono ripartiti tra le liste di minoranza. Diversa è l’attribuzione dei seggi ai candidati: questa assegnazione avviene in modo proporzionale, secondo la cifra elettorale di ciascun candidato.
Come si vota?
Primo turno – sabato 6 e domenica 7 giugno
L’elettore dispone di un’unica scheda che reca – chiuso in un apposito rettangolo – il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente con accanto il contrassegno del gruppo collegato, seguito dal nome e cognome del candidato alla carica di consigliere provinciale per il collegio. Nel caso di collegamento del candidato presidente a più gruppi, i contrassegni vengono tutti riportati con le medesime modalità.
A questo punto, che cosa può
fare l’elettore?
Il voto è unico
L’elettore traccia un segno sul contrassegno relativo ad uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale: così vota contemporaneamente sia per il candidato alla carica di consigliere corrispondente al contrassegno scelto, sia per il candidato Presidente collegato. (scheda A)
Oppure, l’elettore può apporre un segno sia sul rettangolo contenente il nome del candidato a Presidente, sia anche sul contrassegno relativo ad uno dei candidati al consiglio provinciale collegati. Anche in questo caso si vota contemporaneamente sia per il candidato alla carica di consigliere corrispondente al contrassegno scelto, sia per il candidato Presidente collegato. (scheda B)
(vedi pagina 7)
Voto unico per
il solo Presidente
L’elettore può tracciare un segno sul rettangolo relativo al candidato alla carica di Presidente della Provincia: in questo caso ha votato soltanto il Sindaco, senza attribuire voto alle liste collegate. (scheda C)
Attenzione:
non è valido il voto per un candidato alla carica di Presidente e per un gruppo a lui non collegato, non esiste possibilità di voto disgiunto
Eventuale secondo turno
di ballottaggio domenica 21
e lunedì 22 giugno
Nel secondo turno si vota soltanto per il Presidente della Provincia e si vota tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato.
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