Servizi serali associati della Polizia Locale
Come riportato nello scorso numero di Vignate Informazioni sono continuati, una volta alla settimana nelle serate di venerdì o sabato, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 i servizi di pattugliamento serali della Polizia Locale in forma associata tra Comuni di Vignate, Cassano d’Adda, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Truccazzano. Tali servizi, iniziati il 23 settembre scorso, proseguiranno sino al 28 febbraio 2006 e vedono la presenza di 7 radiomobili su tutto l’ambito territoriale dei sei comuni aderenti.
Oltre al pattugliamento del territorio comunale ed il controllo mirato di alcune zone vengono effettuati dei “posti di blocco” con controllo di conducenti e veicoli. Numerosi i veicoli controllati e spesso capita anche la contravvenzione, magari per il mancato uso delle cinture, per l’omessa revisione della macchina o la dimenticanza dei documenti di guida o circolazione.
La presenza della Polizia Locale in tali serate è diffusamente percepibile ed ha indubbiamente un effetto di deterrenza sui possibili fenomeni di vandalismo o microcriminalità nei territori interessati. Ciò è proprio quello che tali servizi principalmente si prefiggono: rendere più sicure le città e, conseguentemente, far sentire più “al sicuro” ogni cittadino.
Intenzione dell’Amministrazione è quella di continuare su tale strada ed estendere il più possibile la presenza delle forze dell’ordine affinché tutti ci si possa sentire più tranquilli e sicuri.
L’Assessore alla Polizia Locale
Elio Boschi
Rifiuti: rispettare le modalità di conferimento
Nonostante le numerose campagne informative sulle modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani non tutti i vignatesi si comportano correttamente. In particolare nelle vicinanze di palazzi e condomini è diffusa l’incivile usanza di non diversificare i rifiuti e di depositarli-abbandonarli sul suolo pubblico in orari e giorni diversi da quelli previsti per la raccolta della specifica frazione di rifiuti. Ciò comporta che alcuni angoli di Vignate sono costantemente ridotti a immondezzai e ciò non è in alcun modo tollerabile.
Oltre a rinnovare l’appello alla collaborazione di tutti i cittadini per mantenere più pulita e piacevole la nostra Vignate occorre però anche accentuare l’attività repressiva. In tal senso è stato disposto per una maggiore attenzione della Polizia Locale per sanzionare coloro che non conferiscono regolarmente i rifiuti solidi urbani.
Dal 1° settembre ’05 al 28 novembre u.s. sono state accertate n. 62 violazioni, punite ciascuna con una sanzione amministrativa di euro 50,00, per deposito irregolare di rifiuti sul suolo pubblico. Nel ringraziare la maggioranza dei cittadini vignatesi che si impegnano per un corretto smaltimento dei rifiuti, ricordiamo che l’attività di controllo e repressione della Polizia Locale continuerà e, se del caso, si inasprirà sino a quando finirà l’abbandono dei rifiuti.
L’Assessore alla Polizia Locale
Elio Boschi
News in pillole sul codice della strada
• Patentino per la guida dei ciclomotori
Dal 1° ottobre è entrato in vigore, anche per le persone maggiorenni se sprovviste di patente di guida, l’obbligo del possesso del certificato di idoneità (il patentino per capirci) per la guida dei ciclomotori.
Non solo i minorenni sprovvisti di patente “A” ma anche tutti coloro che non sono già titolari di patente di guida non potranno condurre ciclomotori (anche quelli a tre o quattro ruote) se non hanno preventivamente conseguito il relativo certificato di idoneità alla guida.
I minorenni o coloro che hanno compiuto 18 anni dopo il 30 settembre 2005 potranno ottenere il patentino solo superando l’apposito esame dopo il relativo corso. Chi invece è diventato maggiorenne entro il 30 settembre scorso ottiene il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori solo con la frequenza ai corsi predisposti dalle scuole guida.
In ogni caso è obbligatorio per tutti il certificato medico che attesta il possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per la patente “A”.
Chiunque, maggiorenne o minorenne sprovvisto di patente di guida, conduce dei ciclomotori senza avere conseguito il relativo certificato di idoneità alla guida è soggetto ad una sanzione pecuniaria di euro 516,00 ed al fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni.
Chi ha la patente di guida non può ottenere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Chi già lo possiede deve invece restituirlo al momento che consegue una patente di guida.
La legge 17 agosto 2005 n. 168 di conversione Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, prevede inoltre che nel caso di sospensione della patente di guida per violazione dell’art. 142 comma 9, (superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h) si mantenga il diritto alla guida dei ciclomotori. Ciò lascia intendere che la sospensione della patente per tutti gli altri casi in cui è prevista comporta il divieto di condurre ciclomotori. La norma è chiara e non lascia dubbi letterali. Si tratterà di capire se tale è davvero la volontà del legislatore, nel qual caso non se ne comprende la logica, oppure se trattasi di ovvia incongruenza al quale il legislatore, almeno si spera, porrà rimedio quanto prima. Di certo l’applicazione di tale norma, come altre che vedremo di seguito, non è sicuramente agevole per le forze di polizia che devono poi applicarla.
• Sequestro e fermo amministrativo di ciclomotori e motocicli
Nel caso di sequestro amministrativo o fermo amministrativo di ciclomotori o motocicli non è più previsto l’affidamento in custodia al proprietario, al trasgressore o ad altro soggetto avente titolo. Precedentemente infatti si ritirava il C.I.T. (certificato di idoneità tecnica del ciclomotore) o la carta di circolazione del motociclo ed il mezzo, così come per gli autoveicoli, veniva affidato in custodia all’interessato.
Sempre con il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, si è stabilito che l’organo di polizia che procede al fermo o al sequestro disponga la rimozione del mezzo ed il suo trasporto in apposito luogo di custodia stabilito con apposita convenzione.
Nel caso di fermo amministrativo il mezzo viene poi restituito, allo scadere del relativo periodo, all’interessato che dovrà accollarsi le spese di rimozione e custodia.
In caso di sequestro (ad esempio per mancanza di assicurazione) il mezzo, dopo trenta giorni e qualora non sia già intervenuta la confisca, può essere invece affidato in custodia al proprietario. Se quest’ultimo si rifiuta, la proprietà del veicolo è trasferita d’ufficio al custode convenzionato.
• Confisca facile per ciclomotori e motoveicoli
Con lo stesso Decreto 115/05, poi convertito in legge, è stata introdotta la confisca obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo nel caso sia usato per commettere reati od a seguito delle seguenti violazioni al Codice della Strada:
motoveicoli
- trasporto di persone in soprannumero (art. 169 commi 2/7)
motocicli e ciclomotori
1. impennare, non avere una posizione di guida corretta, non tenere il manubrio con entrambe le mani o non avere il libero uso delle braccia (art. 170 comma 1)
2. trasporto non consentito di passeggero (art. 170 comma 2)
3. passeggero non seduto in modo stabile ed equilibrato o nella posizione predisposta dal veicolo (art. 170 comma 3)
4. trainare o farsi trainare da altri veicoli (art. 170 comma 4)
5. trasportare oggetti non solidamente assicurati, che limitino la visibilità o che sporgano di oltre cinquanta centimetri (art. 170 comma 5)
6. trasportare animali non custoditi in gabbia o contenitore (art. 170 comma 5)
7. guidare senza casco protettivo, con casco non allacciato o non correttamente indossato oppure con casco non omologato (art. 171 comma 1)
In tutti questi casi il veicolo verrà materialmente tolto al proprietario e confiscato definitivamente con provvedimento del Prefetto. Tale grave inasprimento della sanzione, che arriva tranquillamente a qualche migliaio di euro in base al valore del mezzo confiscato, è stato da molti giudicato, tra i quali lo scrivente, del tutto sproporzionato rispetto alle violazioni a cui consegue. A seguito di tali critiche sono state più volte accennate ipotesi di modifica che eliminino la confisca aumentando le sanzioni economiche o il periodo di fermo amministrativo. Infatti, durante l’iter parlamentare di conversione del Decreto Legge 21.9.2005, n. 184 relativo alla cosiddetta “sanatoria” sulla patente a punti, erano state approvate modifiche che prevedevano il fermo amministrativo di motocicli e ciclomotori per tre mesi anziché la confisca. Tale decreto doveva essere convertito in legge entro il 20 novembre ma è stato ritirato dal governo il 17 novembre, anche a seguito della mancanza del numero legale al Senato che doveva approvarlo definitivamente, per cui resta in vigore la confisca facile di motocicli e ciclomotori. Forse di tale vicenda se ne riparlerà in occasione della finanziaria 2006.
• Patenti a punti: facciamo chiarezza
-Dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore della patente a punti, al proprietario del veicolo che non comunicava i dati del conducente all’atto dell’infrazione venivano sottratti i punti relativi alla violazione commessa con il proprio veicolo. Ciò avveniva solo nel caso di violazioni non contestate immediatamente al trasgressore e notificate successivamente al proprietario del veicolo. Nel caso il proprietario del veicolo era una persona giuridica (società, cooperative, etc.) non vi era sottrazione di punti ma una sanzione di euro 343,35 di cui all’art. 180 comma 8 del Codice della Strada.
-Il 26 gennaio 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sottrazione dei punti dalla patente al proprietario del veicolo se l’organo di polizia non ha accertato che lo stesso era l’effettivo trasgressore. Ciò vale ovviamente solo per i proprietari che non hanno comunicato chi era alla guida del veicolo all’atto della violazione. Nei casi in cui il proprietario ha comunicato i dati propri o del conducente è legittima la sottrazione dei punti poiché l’organo di polizia ha accertato, tramite la dichiarazione del proprietario e successiva notifica del verbale al trasgressore se diverso dal proprietario, l’effettivo trasgressore.
- In conseguenza della suddetta sentenza della Corte Costituzionale gli organi di polizia intimavano ai proprietari dei veicoli di comunicare i dati del trasgressore pena la violazione dell’art. 180 comma 8 con una sanzione salita a euro 357,00 dal 1° gennaio 2005. Nel caso di omessa comunicazione al proprietario non verranno sottratti i punti ma riceverà una sanzione di euro 357,00.
- Con Decreto Legge 21.9.2005, n. 184, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno stesso e pertanto in vigore dal 21 settembre scorso, il Governo aveva:
- disposto la sanatoria per la sottrazione illegittima dei punti sulla patente nel caso di mancato accertamento dell’effettivo trasgressore (in pratica per i proprietari dei veicoli che non hanno comunicato i dati del conducente per il periodo 30 giugno 2003 - 26 gennaio 2005)
- ridotto a euro 250,00 la sanzione per coloro che non comunicano i dati del conducente
- aumentato a sessanta giorni il tempo a disposizione per tale comunicazione.
Le procedure per la riattribuzione sarebbero state stabilite con successivo decreto da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e quindi entro il 21 ottobre scorso. Tale sanatoria riguardava quindi solo i punti illegittimamente sottratti e non già le sanzioni pecuniarie conseguenti alla mancata comunicazione dei dati del trasgressore.
-Tale Decreto Legge è stato ritirato dal Governo il 17 novembre scorso e quindi, poiché non è stato però convertito in legge, non c’è alcuna sanatoria per i punti sulla patente, la sanzione ritorna a euro 357,00 ed i dati devono essere comunicati entro trenta giorni. L’impegno dichiarato del Governo è di riproporre tale tema nella finanziaria. Comunque vada a finire non è una bella vicenda né per i cittadini e neppure per gli organi di polizia che in tali norme devono districarsi e, di volta in volta, applicarle.
a cura del Comando Polizia Locale di Vignate
Per verificare i punti sulla vostra patente telefonare al n. 848782782
(24 ore su 24 al costo di una telefonata urbana da impianto fisso)
Concluso il corso di formazione di base
per volontari di Protezione Civile
Come anticipato nello scorso numero di Vignate Informazioni, si è tenuto dal 10 ottobre al 26 novembre 2005 il corso di formazione di base per i volontari di protezione civile.
Pensato inizialmente per i soli volontari di Vignate si è poi esteso anche a volontari di altri Comuni della zona: Bussero, Caponago, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Melzo, Carugate, Rodano e Truccazzano.
Su 71 iscritti iniziali ben 62 volontari hanno completato il corso di formazione di base conseguendo il relativo attestato.
Otto lezioni di 3 ore ciascuna svoltesi sei lunedì sera e due sabati mattina che hanno visto l’alternarsi di 7 docenti. Il corso sì è concluso il 26 novembre con la consegna degli attestati di frequenza ai partecipanti degli altri Comuni. Per i volontari vignatesi invece la consegna degli attestati, unitamente ad un gilet rifrangente “Protezione Civile”, è avvenuta il 3 dicembre al termine del primo incontro del Gruppo Comunale Volontari di Vignate che si è concluso con un allegro e beneaugurante brindisi prenatalizio.
La buona riuscita del corso, nonostante le numerose difficoltà organizzative, è stata possibile grazie alla volontà dell’amministrazione comunale ed all’impegno del personale comunale (Comandate e Agenti di Polizia Locale ma in particolare l’impiegata amministrativa Sig.ra Tiziana) che si è prodigato risolvendo tutti gli imprevisti ed offrendo a docenti e partecipanti l’assistenza e l’accoglienza necessaria per il buon esito del corso stesso.
Ai partecipanti, ai docenti ed al personale comunale un sentito grazie ed un particolare augurio di buon lavoro al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Vignate, che adesso dovrà definire la propria struttura e organizzazione interna oltre ad iniziare a programmare il lavoro futuro.
L’Assessore alla Protezione Civile
Elio Boschi
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